Art. 75. Qualunque difetto di forma nelle richieste di cui all'articolo precedente, non da' facolta' ai carabinieri di rifiutarsi alla esecuzione delle medesime; essi hanno pero' il diritto di reclamare in seguito e richiedere la riforma della richiesta. Se il comandante l'arma dei carabinieri reali, per ragioni di altri urgenti servizi, si trovi nell'impossibilita' di aderire, a tempo debito, in tutto od in parte, alla richiesta, deve prontamente avvertirne per iscritto l'ufficiale di pubblica sicurezza da cui la richiesta e' partita.