(Regolamento-art. 75)
 
                              Art. 75. 
 
  Qualunque difetto di forma  nelle  richieste  di  cui  all'articolo
precedente, non  da'  facolta'  ai  carabinieri  di  rifiutarsi  alla
esecuzione delle medesime; essi hanno pero' il diritto  di  reclamare
in seguito e richiedere la riforma della richiesta. 
 
  Se il comandante l'arma dei carabinieri reali, per ragioni di altri
urgenti servizi, si trovi nell'impossibilita'  di  aderire,  a  tempo
debito, in tutto  od  in  parte,  alla  richiesta,  deve  prontamente
avvertirne per iscritto l'ufficiale di pubblica sicurezza da  cui  la
richiesta e' partita.