(Regolamento-art. 76)
 
                              Art. 76. 
 
  La richiesta per il concorso della truppa, a sensi dell'art. 39 del
testo unico delle leggi sul personale  di  pubblica  sicurezza,  deve
essere fatta dall'ufficiale di pubblica sicurezza, secondo  le  norme
stabilite nel Regio decreto 5 gennaio 1899 (appendice al  regolamento
sul servizio territoriale:  «Impiego  della  truppa  in  servizio  di
pubblica sicurezza»).