Art. 76. La richiesta per il concorso della truppa, a sensi dell'art. 39 del testo unico delle leggi sul personale di pubblica sicurezza, deve essere fatta dall'ufficiale di pubblica sicurezza, secondo le norme stabilite nel Regio decreto 5 gennaio 1899 (appendice al regolamento sul servizio territoriale: «Impiego della truppa in servizio di pubblica sicurezza»).