(Regolamento-art. 77)
 
                              Art. 77. 
 
  Quando  occorra  procedere  allo  scioglimento  di   una   riunione
pubblica, o di  un  assembramento  in  luogo  pubblico  o  aperto  al
pubblico, spetta all'ufficiale di pubblica sicurezza presente di fare
le formali intimazioni prescritte dalla legge.