(Regolamento-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
  I locali per gli uffici provinciali  e  circondariali  di  pubblica
sicurezza, nonche' quelli pei commissariati di pubblica  sicurezza  e
delegazioni suburbane, dovranno essere riconosciuti adatti allo scopo
cui sono destinali da apposita  Commissione  composta  dal  prefetto,
presidente, o da chi lo  rappresenti,  dal  medico  provinciale,  dal
questore o da un commissario di pubblica sicurezza, e da  due  membri
nominati dalla Deputazione provinciale. 
 
  Un delegato di pubblica sicurezza avra' le funzioni di segretario. 
 
  Nel caso di dissenso circa la scelta dei locali, o circa la  misura
della spesa, decidera' definitivamente il Ministero.