Art. 8. I locali per gli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza, nonche' quelli pei commissariati di pubblica sicurezza e delegazioni suburbane, dovranno essere riconosciuti adatti allo scopo cui sono destinali da apposita Commissione composta dal prefetto, presidente, o da chi lo rappresenti, dal medico provinciale, dal questore o da un commissario di pubblica sicurezza, e da due membri nominati dalla Deputazione provinciale. Un delegato di pubblica sicurezza avra' le funzioni di segretario. Nel caso di dissenso circa la scelta dei locali, o circa la misura della spesa, decidera' definitivamente il Ministero.