(Regolamento-art. 82)
 
                              Art. 82. 
 
  Le  guardie  particolari,  di  cui  all'art.  44  del  testo  unico
predetto, devono provare di avere i requisiti seguenti: 
 
    1° essere maggiori d'eta' ed avere  adempiuto  agli  obblighi  di
leva; 
 
    2° saper leggere e scrivere; 
 
    3°  non  essere  stati  condannati  per  delitti  portanti   pene
restrittive della liberta' personale oltre ad un anno,  o  per  reati
contro la proprieta', qualunque sia la pena; 
 
    4° essere persone oneste e dabbene.