Art. 82. Le guardie particolari, di cui all'art. 44 del testo unico predetto, devono provare di avere i requisiti seguenti: 1° essere maggiori d'eta' ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 2° saper leggere e scrivere; 3° non essere stati condannati per delitti portanti pene restrittive della liberta' personale oltre ad un anno, o per reati contro la proprieta', qualunque sia la pena; 4° essere persone oneste e dabbene.