(Regolamento-art. 86)
 
                              Art. 86. 
 
  Le guardie suddette possono vestire  quella  divisa  uniforme  che,
sulla domanda dei privati, sia stata dal prefetto approvata. 
 
  La divisa deve essere pero' tale  da  non  potersi  confondere  con
quella dell'esercito e di ogni altro corpo armato  a  servizio  dello
Stato, delle Provincie e dei Comuni.