(Regolamento-art. 88)
 
                              Art. 88. 
 
  Non potranno essere destinati a prestar servizio nella capitale del
Regno se non quei funzionari  che  siano  qualificati  ottimi  o  che
abbiano   dato   costantemente   prova   di    esemplare    condotta,
d'intelligenza e di speciale abilita' nei servizi di polizia.