Art. 89. Gli ufficiali delle guardie di citta' e delle guardie municipali, per essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza, a termini dell'art. 48 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, devono avere i seguenti requisiti: 1° eta' non superiore ai 45 anni; 2° non essere stati puniti, in seguito a deliberazione del Consiglio di disciplina; 3° essere dotati di coltura, attitudine e capacita' sufficienti pel posto cui aspirano; 4° essere di buona condotta; 5° aver sostenuto, con esito lodevole, l'esame di ammissione, di cui all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.