(Regolamento-art. 89)
 
                              Art. 89. 
 
  Gli ufficiali delle guardie di citta' e delle  guardie  municipali,
per  essere  ammessi  nel  personale  degli  ufficiali  di   pubblica
sicurezza, a termini dell'art. 48 del testo unico delle  leggi  sugli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, devono  avere  i  seguenti
requisiti: 
 
    1° eta' non superiore ai 45 anni; 
 
    2° non essere  stati  puniti,  in  seguito  a  deliberazione  del
Consiglio di disciplina; 
 
    3° essere dotati di coltura, attitudine e  capacita'  sufficienti
pel posto cui aspirano; 
 
    4° essere di buona condotta; 
 
    5° aver sostenuto, con esito lodevole, l'esame di ammissione,  di
cui all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed  agenti
di pubblica sicurezza.