(Regolamento-art. 90)
 
                              Art. 90. 
 
  Gli uscieri di questura che ne  facciano  domanda,  potranno  esser
iscritti nella categoria degli agenti sedentari. 
 
  Quelli  che  non  saranno  nominati  agenti   sedentari,   potranno
continuare a prestar servizio nella loro attuale posizione, e ad essi
saranno applicabili  le  punizioni  disciplinari  stabilite  per  gli
impiegati di pubblica sicurezza. 
 
  Le  punizioni  della  revocazione  e  della  destituzione   saranno
pronunciate, a carico degli uscieri, con decreto Ministeriale. 
 
  Nel ruolo degli agenti sedentari, istituiti nel corpo delle guardie
di citta', saranno lasciati  tanti  posti  vacanti  quanti  sono  gli
uscieri che rimarranno in  servizio,  onde  provvedere  al  pagamento
dello stipendio dovuto a questi ultimi.