Art. 90. Gli uscieri di questura che ne facciano domanda, potranno esser iscritti nella categoria degli agenti sedentari. Quelli che non saranno nominati agenti sedentari, potranno continuare a prestar servizio nella loro attuale posizione, e ad essi saranno applicabili le punizioni disciplinari stabilite per gli impiegati di pubblica sicurezza. Le punizioni della revocazione e della destituzione saranno pronunciate, a carico degli uscieri, con decreto Ministeriale. Nel ruolo degli agenti sedentari, istituiti nel corpo delle guardie di citta', saranno lasciati tanti posti vacanti quanti sono gli uscieri che rimarranno in servizio, onde provvedere al pagamento dello stipendio dovuto a questi ultimi.