REGOLAMENTO col quale viene disciplinato il servizio della guardia notturna nelle gallerie, nei musei archeologici, noi monumenti e negli scavi di antichita' del Regno. Art. 1. Tutti i custodi hanno l'obbligo di fare la guardia notturna nelle gallerie, nei musei archeologici, nei monumenti e negli scavi di antichita' del Regno a norma delle disposizioni contenute nell'art. 24 della legge 27 giugno 1907, n. 386.