(Regolamento-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
  Possono, pero', essere dispensati dal servizio notturno: 
 
      a) coloro che, per eta' inoltrata, o per  giustificate  ragioni
di salute, risultassero inabili al nominato servizio; 
 
      b) coloro che, a causa  di  speciali  incarichi,  debbono  fare
esclusivamente il servizio diurno. 
 
  E'  data  facolta',  ai  direttori  degli  Istituti  di  escludere,
temporaneamente per ragioni eccezionali, qualche custode dal servizio
notturno,  purche'   sia   assicurato,   col   rimanente   personale,
l'andamento normale di detto servizio.