Art. 2. Possono, pero', essere dispensati dal servizio notturno: a) coloro che, per eta' inoltrata, o per giustificate ragioni di salute, risultassero inabili al nominato servizio; b) coloro che, a causa di speciali incarichi, debbono fare esclusivamente il servizio diurno. E' data facolta', ai direttori degli Istituti di escludere, temporaneamente per ragioni eccezionali, qualche custode dal servizio notturno, purche' sia assicurato, col rimanente personale, l'andamento normale di detto servizio.