Art. 8. I soprastanti, o qualsiasi altro responsabile diretto del buon andamento dei due servizi, notturni e diurni, sono tenuti a far che questo proceda in modo rigorosamente normale, facendo immediatamente rapporto, da trasmettersi subito al Ministero, a carico di quei custodi che non si trovassero il mattino all'ora stabilita per sostituire nella prosecuzione della vigilanza i loro colleghi.