(Regolamento-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
  I soprastanti, o qualsiasi  altro  responsabile  diretto  del  buon
andamento dei due servizi, notturni e diurni, sono tenuti a  far  che
questo proceda in modo rigorosamente normale, facendo  immediatamente
rapporto, da trasmettersi subito  al  Ministero,  a  carico  di  quei
custodi che non  si  trovassero  il  mattino  all'ora  stabilita  per
sostituire nella prosecuzione della vigilanza i loro colleghi.