(Regolamento-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
  Affinche' ci sia in ciascun Istituto un  personale  sufficiente  al
normale andamento del servizio, specialmente notturno,  i  rispettivi
direttori,  proporranno  al  Ministero  opportuni   provvedimenti   o
specialmente cambi di custodi fra un Istituto e l'altro.