Art. 4. Monitoraggio e verifiche 1. La F.S. S.p.a. fornisce, ai fini del monitoraggio della qualita' dei servizi erogati e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, i dati nei tempi e nei modi indicati dal servizio vigilanza sulle Ferrovie, agevolando l'acquisizione diretta ed, ove possibile, immediata, da parte del suddetto servizio, di dati anche disaggregati, relativi alla produzione del servizio, alle modalita' del relativo esercizio ed al funzionamento degli impianti preposti all'interazione attiva e passiva con l'utenza. 2. Il servizio di vigilanza sulle Ferrovie, avvia forme d'intesa con l'ufficio qualita' della presidenza del Consiglio dei Ministri e con il NARS-Segreteria CIPE del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, per pervenire alla definizione di un opportuno sistema di monitoraggio e verifica di qualita' dei servizi e per l'espletamento delle verifiche di cui al precedente comma. Roma, 4 luglio 2000 p. Il Ministro: Angelini