Art. 4.
                      Monitoraggio e verifiche
  1. La F.S. S.p.a. fornisce, ai fini del monitoraggio della qualita'
dei  servizi  erogati  e  per  la  verifica  del raggiungimento degli
obiettivi  prefissati,  i  dati  nei  tempi  e  nei modi indicati dal
servizio  vigilanza sulle Ferrovie, agevolando l'acquisizione diretta
ed, ove possibile, immediata, da parte del suddetto servizio, di dati
anche  disaggregati,  relativi  alla  produzione  del  servizio, alle
modalita'  del  relativo esercizio ed al funzionamento degli impianti
preposti all'interazione attiva e passiva con l'utenza.
  2. Il  servizio  di  vigilanza sulle Ferrovie, avvia forme d'intesa
con  l'ufficio qualita' della presidenza del Consiglio dei Ministri e
con  il  NARS-Segreteria  CIPE  del  Ministero del tesoro, bilancio e
programmazione  economica,  per  pervenire  alla  definizione  di  un
opportuno  sistema di monitoraggio e verifica di qualita' dei servizi
e per l'espletamento delle verifiche di cui al precedente comma.
    Roma, 4 luglio 2000
                                             p. Il Ministro: Angelini