Art. 3. Modalita' e requisiti per la presentazione della domanda di ammissione alla prova di idoneita' 1. L'art. 6 del provvedimento ISVAP n. 1201/99 e' sostituito dal seguente: "1. La domanda di ammissione alla prova di idoneita', redatta in carta legale, deve pervenire all'ISVAP entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del provvedimento che indice la sessione d'esame. 2. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione se consegnata a mano oppure se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. Per le domande consegnate a mano fa fede il timbro a data dell'ufficio accettazione corrispondenza dell'ISVAP, mentre per le domande spedite a mezzo di raccomandata fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. 3. Nella domanda di ammissione all'esame sono dichiarati: a) cognome e nome; b) codice fiscale; c) luogo e data di nascita; d) comune di residenza e relativo indirizzo; e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni. 4. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l'esclusione dalla partecipazione alla prova di idoneita' le domande: a) prive della firma autografa; b) spedite o presentate oltre il suddetto termine perentorio; c) incomplete dei dati relativi al cognome e nome, luogo e data di nascita e residenza. 5. L'ISVAP non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata".