Art. 3.
Modalita'   e   requisiti  per  la  presentazione  della  domanda  di
                 ammissione alla prova di idoneita'

  1.  L'art.  6  del provvedimento ISVAP n. 1201/99 e' sostituito dal
seguente:
  "1.  La  domanda  di ammissione alla prova di idoneita', redatta in
carta legale, deve pervenire all'ISVAP entro il termine perentorio di
trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del provvedimento che indice la sessione d'esame.
  2. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione se
consegnata  a  mano  oppure  se  spedita  a mezzo di raccomandata con
avviso  di  ricevimento  entro  il  termine  indicato. Per le domande
consegnate  a mano fa fede il timbro a data dell'ufficio accettazione
corrispondenza  dell'ISVAP,  mentre per le domande spedite a mezzo di
raccomandata  fanno  fede  il  timbro  e la data dell'ufficio postale
accettante.
  3. Nella domanda di ammissione all'esame sono dichiarati:
    a) cognome e nome;
    b) codice fiscale;
    c) luogo e data di nascita;
    d) comune di residenza e relativo indirizzo;
    e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per
eventuali comunicazioni.
  4.   Non   sono   tenute  in  considerazione  e  comportano  quindi
l'esclusione dalla partecipazione alla prova di idoneita' le domande:
    a) prive della firma autografa;
    b) spedite o presentate oltre il suddetto termine perentorio;
    c)  incomplete  dei dati relativi al cognome e nome, luogo e data
di nascita e residenza.
  5. L'ISVAP non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione
di  comunicazioni  dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte  del  candidato  o  da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento  di  recapito  indicato  nella domanda, ne' per eventuali
disguidi   postali   o  telegrafici,  ne'  per  mancata  restituzione
dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata".