Art. 2.
  Il  trattamento  di  cui  all'art.  1 e' ulteriormente prorogato in
favore  dei lavoratori dipendenti per il periodo dal 3 maggio 1999 al
2 novembre 1999.
  Istanza  aziendale  presentata  il  9  giugno 1999 con decorrenza 3
maggio  1999, unita' di stabilimento di Castello di Cisterna (Napoli)
(NID 9915NA0039), per un massimo di 150 unita' lavorative.
  L'I.N.P.S.,  ad  eccezione  delle  esplicite concessioni in deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1o giugno 2000
                                         Il direttore generale: Daddi