Art. 2. Il trattamento di cui all'art. 1 e' ulteriormente prorogato in favore dei lavoratori dipendenti per il periodo dal 3 maggio 1999 al 2 novembre 1999. Istanza aziendale presentata il 9 giugno 1999 con decorrenza 3 maggio 1999, unita' di stabilimento di Castello di Cisterna (Napoli) (NID 9915NA0039), per un massimo di 150 unita' lavorative. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1o giugno 2000 Il direttore generale: Daddi