(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                          XIII LEGISLATURA
    Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 231/2000.
    Oggetto: piani di ripartizione dei fondi relativi ai rimborsi per
le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il
rinnovo  dei consigli delle regioni a statuto ordinario del 16 aprile
2000.
    Riunione di mercoledi' 19 luglio 2000.
                       L'UFFICIO DI PRESIDENZA
    Visti gli artt. 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;
    Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio
1995, n. 43;
    Visti  gli  artt. 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre
1993,  n. 515, come richiamati dall'articolo 5, comma 4, lettere d) e
g) della citata legge n. 43 del 1995;
    Considerato  che  occorre procedere alla determinazione dei piani
di   ripartizione  dei  fondi  relativi  ai  rimborsi  per  le  spese
elettorali  sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo
dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario del 16 aprile 2000;
    Vista  la  comunicazione  in  data  8 maggio  2000  del Ministero
dell'interno  relativa  al  numero  dei  cittadini  della  Repubblica
iscritti  nelle  liste  elettorali  per  l'elezione  della Camera dei
deputati riferiti a ciascuna Regione interessata;
    Vista  la  comunicazione in data 14 giugno 2000 del Ministero del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica relativa alla
quantificazione dei fondi anzidetti;
    Visti  i  dati  trasmessi  dai  Consigli  delle Regioni a statuto
ordinario,  concernenti i risultati delle elezioni del 16 aprile 2000
per il rinnovo dei Consigli stessi;
    Viste le richieste di rimborso effettuate dai movimenti e partiti
politici interessati al Presidente della Camera dei deputati;
    Atteso  che,  ai sensi della menzionata legge n. 157, il rimborso
deve  essere  corrisposto  in unica soluzione entro il 31 luglio 2000
senza il vincolo di garanzie bancarie o fidejussorie;
                              Delibera:
                               Art. 1.
    I  piani  di  ripartizione  dei fondi relativi ai rimborsi per le
spese  elettorali  sostenute  dai movimenti e partiti politici per il
rinnovo  dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario del 16 aprile
2000   sono  determinati  nei  prospetti  allegati  che  fanno  parte
integrante della presente delibera.
                               Art. 2.
    E' disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dai piani di cui
all'articolo 1 a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati
e  non  decaduti  ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno
1999, n. 157, secondo quanto specificato in calce ai piani medesimi.
    All'erogazione  dei  rimborsi si procedera', salvo il disposto di
cui  agli  artt. 1,  comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e 15,
comma 13, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dal giorno successivo
alla  pubblicazione  della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale
del  25 luglio 2000 secondo le modalita' indicate, anche via fax, dai
soggetti  che  risultino abilitati alla riscossione anche in forza di
attestazione   corredata   di  copia  fotostatica  del  documento  di
identita'  del dichiarante. Eventuali interessi maturati sul deposito
bancario dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.
                               Art. 3.
    Le  erogazioni  di  cui  alla  presente delibera sono eseguite ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.
                               Art. 4.
    Eventuali  controversie  relative  alla presente deliberazione ed
alla  sua  esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del
Regolamento  di  attuazione  della  legge  10 dicembre  1993, n. 515,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  174  del  27 luglio 1994,
relativamente  all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si
applica  la sospensione feriale dei termini prevista dall'articolo 9,
comma  1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli
atti  di  amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i
dipendenti,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno
1999.
                               Art. 5.
    Le  somme  attribuite  a movimenti e partiti politici decaduti ai
sensi  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  2 giugno 1999, n. 157,
integrate  degli  interessi  maturati  sui relativi depositi bancari,
saranno  restituite  al Tesoro una volta intervenuta la definitivita'
dei relativi piani.
.sp: ---->  Vedere ALLEGATI da Pag. 8 a Pag. 22 della G.U.  <----