LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  1993,  n. 266, recante:
"Riordinamento  del  Ministero  della  sanita',  a norma dell'art. 1,
comma  1,  lettera  h),  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421", con
particolare  riferimento  all'art. 7, che ha istituito la Commissione
unica del farmaco;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento
ordinario  n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993
recante:  "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare
riferimento all'art. 8, comma 10;
  Visto  il  proprio  provvedimento  30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  306  del  31 dicembre  1993,  con  cui  si  e'  proceduto alla
riclassificazione  dei  medicinali,  ai  sensi dell'art. 8, comma 10,
della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  e successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto  il  proprio provvedimento 21 dicembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1999, con
il   quale  la  specialita'  medicinale  denominata  "Famvir",  della
SmithKline Beecham S.p.a., con sede in Baranzate di Bollate (Milano),
nella  confezione  21  compresse  250  mg, AIC n. 029172018, e' stata
classificata  in  classe  a) al prezzo di L. 240.000, IVA compresa, a
condizione che detto prezzo rimanesse tale per dodici mesi dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
  Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio n.
05571/99  notificato  il  22  Aprile 1999, con il quale la SmithKline
Beecham  S.p.a.  ha,  tra  l'altro,  chiesto  l'annullamento,  previa
sospensione,  del  citato  provvedimento  della Commissione unica del
farmaco   del   21 dicembre   1998,   nella  sola  parte  in  cui  la
classificazione in classe A) viene condizionata: a) alla applicazione
del  minor  prezzo  di L. 240.000, IVA compresa, del prodotto Famvir,
nella  confezione  di  21  compresse  da  250  mg,  AIC n. 029172018,
anziche'  del  prezzo  medio europeo di L. 403.400; b) alla ulteriore
condizione  che  detto prezzo rimanga tale per dodici mesi dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della deliberazione C.U.F. del
29 luglio 1998, con la quale e' stato espresso parere favorevole alla
classificazione  nella  classe  A) di cui all'art. 8, comma 10, della
legge  24 dicembre  1993  n.  537,  ma  al  prezzo di L. 240.000, IVA
compresa, ed alla condizione che detto prezzo rimanga tale per dodici
mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nella sola
parte  in cui si esprime parere sul prezzo e sulla sua permanenza per
dodici mesi dalla pubblicazione del provvedimento;
  Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo del Lazio sez. I bis
n. 2904/99 del 18 ottobre 1999, con la quale dispone che il Ministero
della  sanita'  riesamini  l'istanza  della SmithKline Beecham S.p.a.
relativa  alla  specialita'  medicinale  "Famvir" nella confezione 21
compresse 250 mg, entro quindici giorni dalla notifica della stessa;
  Vista  la  propria  deliberazione adottata in data 16 e 17 novembre
1999,  con  la  quale  ha  confermato la classificazione del prodotto
"Famvir",  nella  confezione  21  compresse  250  mg, in classe A) al
prezzo  di L. 240.000, IVA compresa, e con l'attribuzione della prima
fase di adeguamento al prezzo medio europeo;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  E' confermata la classificazione in classe A) ai sensi dell'art. 8,
comma  10,  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, della specialita'
medicinale denominata FAMVIR, a base di famciclovir, della SmithKline
Beecham  S.p.a.,  con  sede  in  Baranzate di Bollate (Milano), nella
confezione  21  compresse  250  mg, AIC n. 029172018, al prezzo di L.
240.000,  IVA  compresa,  e  con  l'attribuzione  della prima fase di
adeguamento al prezzo medio europeo.