Art. 2. L'erogazione del contributo e' subordinata alla stipula con il soggetto responsabile dell'attuazione del programma, di apposita convenzione, redatta ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, n. 773, da effettuarsi entro quindici mesi dalla data del presente decreto.