Art. 2.
  L'erogazione  del  contributo  e'  subordinata  alla stipula con il
soggetto  responsabile  dell'attuazione  del  programma,  di apposita
convenzione,  redatta  ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 3 novembre 1994, n. 773, da
effettuarsi entro quindici mesi dalla data del presente decreto.