Art. 3. Nella convenzione di cui all'art. 2 del presente decreto saranno definite le modalita' di certificazione dei dati forniti dal soggetto responsabile dell'attuazione del programma, relativi alle condizioni di fattibilita' ed alla congruita' dei costi. Ove non risultassero giustificati gli importi specifici, si provvedera' con successivo provvedimento a rideterminare i contributi assegnati di cui all'art. 1 del presente decreto.