Art. 3.
  Nella  convenzione  di  cui all'art. 2 del presente decreto saranno
definite le modalita' di certificazione dei dati forniti dal soggetto
responsabile  dell'attuazione del programma, relativi alle condizioni
di fattibilita' ed alla congruita' dei costi.
  Ove   non  risultassero  giustificati  gli  importi  specifici,  si
provvedera' con successivo provvedimento a rideterminare i contributi
assegnati di cui all'art. 1 del presente decreto.