Art. 6.
    In  relazione  a  quanto  previsto  dall'art.  1  delle  norme di
salvaguardia di cui alla delibera del comitato istituzionale n. 4 del
16 marzo 2000, le misure di salvaguardia precedentemente adottate con
delibera  n.  1  del 22 marzo 1999 e con delibera n. 4 del 26 ottobre
1999 devono ritenersi momentaneamente sospese.
    Nel  periodo  di  validita'  delle  presenti norme, dovra' essere
garantita  nell'alveo del Piave a valle delle sezioni sottomenzionate
la corrispondente portata di minimo deflusso vitale:
      diga di Valle di Cadore 1,0 m3/sec;
      diga di Valle del Mis 0,5 m3/sec;
      sbarramento di San Cipriano 0,6 m3/sec;
      sbarramento del Ghirlo 0,6 m3/sec;
      sbarramento di Soverzene (come da disciplinare);
      sbarramento di Quero 1,5 m3/sec;
      sbarramento del Fener 1,5 m3/sec;
      sbarramento del Nervesa 7 m3/sec.