Art. 6. In relazione a quanto previsto dall'art. 1 delle norme di salvaguardia di cui alla delibera del comitato istituzionale n. 4 del 16 marzo 2000, le misure di salvaguardia precedentemente adottate con delibera n. 1 del 22 marzo 1999 e con delibera n. 4 del 26 ottobre 1999 devono ritenersi momentaneamente sospese. Nel periodo di validita' delle presenti norme, dovra' essere garantita nell'alveo del Piave a valle delle sezioni sottomenzionate la corrispondente portata di minimo deflusso vitale: diga di Valle di Cadore 1,0 m3/sec; diga di Valle del Mis 0,5 m3/sec; sbarramento di San Cipriano 0,6 m3/sec; sbarramento del Ghirlo 0,6 m3/sec; sbarramento di Soverzene (come da disciplinare); sbarramento di Quero 1,5 m3/sec; sbarramento del Fener 1,5 m3/sec; sbarramento del Nervesa 7 m3/sec.