Art. 8.
    In  relazione  all'incremento  della  produzione  idrologica  del
bacino  montano  o ad un suo possibile decremento, le norme di cui ai
precedenti  articoli  potranno  essere  sostanzialmente  modificate o
revocate.
      Venezia, 16 giugno 2000
                                      Il segretario generale: Rusconi