IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale della Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 luglio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a lire 66.430 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visti i propri decreti in data 10 marzo, 13 aprile, 10 maggio, 8 giugno 2000, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1o novembre 1999 e scadenza 1o maggio 2031; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1o novembre 1999 e scadenza 1o maggio 2031, fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 2000. I buoni medesimi che verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, terzo comma del decreto ministeriale 10 maggio 2000, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping". La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.