(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                               Art. 6.
                           Organi centrali
    Sono  organi  centrali  dell'Universita'  il  rettore,  il senato
accademico,  il  consiglio di amministrazione, la giunta di ateneo ed
il nucleo di valutazione. Di questi, i primi tre sono organi centrali
di governo dell'Universita'.
    La   revisione   amministrativa   e   contabile   della  gestione
dell'Universita'  e delle sue strutture e' affidata ad un collegio di
revisori.
                              Art. 21.
                   Nucleo di valutazione di ateneo
              ed altri organismi a competenza generale
    Il  nucleo  di  valutazione  e'  formato  da otto membri. Di essi
almeno  tre  sono  docenti  di  ruolo  dell'Ateneo  e almeno due sono
esterni  nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione
anche  in  campo  non accademico. Del nucleo fa parte il responsabile
dell'ufficio per gli studi di valutazione.
    Il  nucleo  di  valutazione  e'  nominato dal rettore, sentito il
parere  del  senato  accademico.  Il  presidente  e'  individuato dal
rettore  tra  i  docenti  di ruolo dell'Ateneo: questi rappresenta il
nucleo e cura l'esecuzione delle delibere adottate.
    I  componenti  del  nucleo  di  valutazione  di  nomina rettorale
restano  in carica per quattro anni e possono essere riconfermati una
sola volta consecutivamente.
    Il nucleo di valutazione e' l'organo proposito e consultivo degli
organi  di  governo  in  materia  di  valutazione.  L'adozione  degli
interventi  ai  fini della corretta gestione delle risorse pubbliche,
nonche'  del  suo  buon  andamento  spetta  agli  organi  di  governo
d'Ateneo.
    Il  nucleo  di  valutazione, tenuto conto degli obiettivi che gli
organi di governo esplicito e dichiarato di voler raggiungere:
      a)  propone  agli  organi  di  governo i criteri di valutazione
della  gestione  amministrativa,  delle  attivita'  didattiche  e  di
ricerca, degli interventi a sostegno al diritto allo studio;
      b)   propone  i  parametri  di  riferimento  dell'attivita'  di
valutazione;
      c) verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei
rendimenti,   gli   effetti   della   gestione   delle   risorse,  la
produttivita' della ricerca e della didattica;
      d)  analizza  il funzionamento delle strutture amministrative e
di  servizio  al  fine  di  fornire agli organi di governo i supporti
necessari  per attuare gli interventi volti a migliorare l'efficacia,
l'efficenza e le qualita';
      e)  esprime  agli  organi  di  governo un giudizio di qualita',
efficacia  ed  efficenza  delle attivita' delle strutture; acquisisce
periodicamente,  mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti
sulle   attivita'   didattiche,   predisponendo   apposita  relazione
contenente  anche  informazioni  e  i  dati  richiesti  dal  Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario, da inviare al
MURST, al Comitato e agli altri organi previsti dalla normativa entro
i termini stabiliti;
      f)  predispone  una  relazione  annuale  in merito ai risultati
delle   attivita'  di  valutazione  svolte  nell'anno  precedente  da
presentare agli organi di governo.
    Il  nucleo di valutazione puo' accedere alle fonti informative in
possesso   degli   uffici  centrali  e  delle  strutture  periferiche
dell'Ateneo,   puo'  richiedere  informazioni  supplementari  e  puo'
sentire,  anche  su  loro  richiesta,  i  responsabili  delle diverse
strutture.
    Il  nucleo  di  valutazione  opera  in  posizione  di autonomia e
risponde del suo operato direttamente al rettore.
    Con    apposito    regolamento   approvato   dal   consiglio   di
amministrazione   viene   istituita   una   commissione,  con  poteri
deliberativi,  per  la  promozione  ed  il  sostegno  delle attivita'
culturali e ricreative degli studenti.
    I regolamenti dell'universita' possono prevedere l'istituzione di
organi con funzioni propositive e consultive.