Art. 12.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  e'  pari  al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo
specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP
quinquennali,  ivi  compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1
del  presente  decreto,  ed il totale assegnato, nelle medesime aste,
agli   stessi   operatori   ammessi  a  partecipare  al  collocamento
supplementare.    Le   richieste   saranno   soddisfatte   assegnando
prioritariamente  a  ciascuno  "specialista"  il minore tra l'importo
richiesto e quello spettante di diritto.
  Qualora  uno  o  piu'  "specialisti" dovessero presentare richieste
inferiori  a  quelle  loro  spettanti  di diritto, ovvero non abbiano
effettuato  alcuna  richiesta,  la  differenza  sara'  assegnata agli
operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti
di diritto.
  L'assegnazione  verra'  effettuata  in  base  ai rapporti di cui al
comma precedente.
  Delle  operazioni  relative  al  collocamento  supplementare verra'
redatto apposito verbale.