Art. 3.
  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relative alle esenzioni
fiscali  in  materia  di  debito pubblico, relativamente al pagamento
degli  interessi  e al rimborso del capitale che verra' effettuato in
unica  soluzione il 15 dicembre 2005, ai buoni emessi con il presente
decreto   si   applicano  le  disposizioni  del  decreto  legislativo
1o aprile  1996,  n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.
  Il  calcolo  degli interessi semestrali e' effettuato applicando il
tasso  cedolare  espresso  in  termini percentuali, comprensivo di un
numero  di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del
prestito pari a 1.000 euro.
  Il  risultato  ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali
non  inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui
detto  importo  minimo  e'  compreso  nel  valore nominale oggetto di
pagamento.   Ai   fini   del  pagamento  medesimo,  il  valore  cosi'
determinato e' arrotondato al secondo decimale.
  Gli  eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando
il  valore  in  euro degli interessi, cosi' come determinato al comma
precedente,  per  il  tasso  di  conversione  irrevocabile lira/euro,
arrotondando,  ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire
piu' vicine.
  Ai  sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo
n.  239  del  1996,  nel  caso  di  riapertura  delle  sottoscrizioni
dell'emissione  di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento
legislativo  alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da
rimborsare  ed  il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento
rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.
  La  riapertura  della  presente emissione potra' avvenire anche nel
corso  degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo
relativo   concorrera'   al  raggiungimento  del  limite  massimo  di
indebitamento previsto per gli anni stessi.
  I  buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono
compresi   tra   i  titoli  sui  quali  l'istituto  di  emissione  e'
autorizzato a fare anticipazioni.