Art. 2.
  Sono sottoposte a misure temporanee di salvaguardia di cui all'art.
17,  comma  6-bis, della legge n. 183/1989, le aree classificate come
fascia  fluviale  A  e B e delimitate da apposito segno grafico nelle
tavole in scala 1:25.000 del progetto di variante PSFF, limitatamente
alle  prescrizioni  contenute negli articoli 6, comma 2, lettera a) e
b);  7,  comma 2; 9, commi 3 e 4; 15; 16, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, di
cui   alle  norme  di  attuazione  del  PSFF,  nonche'  le  modifiche
introdotte alle prescrizioni degli articoli 9, comma 4, e 16, commi 1
e  2  dal  progetto  di  Piano  stralcio  per l'assetto idrogeologico
adottato  con  propria  deliberazione  n. 1/99, per quanto attiene le
modifiche alle perimetrazioni assunte con la presente deliberazione.