Art. 2. Sono sottoposte a misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6-bis, della legge n. 183/1989, le aree classificate come fascia fluviale A e B e delimitate da apposito segno grafico nelle tavole in scala 1:25.000 del progetto di variante PSFF, limitatamente alle prescrizioni contenute negli articoli 6, comma 2, lettera a) e b); 7, comma 2; 9, commi 3 e 4; 15; 16, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, di cui alle norme di attuazione del PSFF, nonche' le modifiche introdotte alle prescrizioni degli articoli 9, comma 4, e 16, commi 1 e 2 dal progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico adottato con propria deliberazione n. 1/99, per quanto attiene le modifiche alle perimetrazioni assunte con la presente deliberazione.