Art. 3.
  Fermi  i  poteri  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  di  cui  al
richiamato  art. 17, comma 6-bis, della legge n. 183/1989, dalla data
in  cui  i  comuni  interessati  ricevono comunicazione dell'avvenuta
adozione  della  presente  deliberazione,  nonche'  copia  degli atti
relativi,   le  amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  non  possono
rilasciare   concessioni,  autorizzazioni  e  nullaosta  relativi  ad
attivita'  di  trasformazione  ed  uso  del  territorio  che siano in
contrasto con le prescrizioni di cui al precedente art. 2.
  Sono fatti salvi gli interventi gia' autorizzati (o per i quali sia
gia'  stata  presentata  denuncia  di  inizio  di  attivita' ai sensi
dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi'
come  convertito  in  legge  4  dicembre  1993,  n.  493 e successive
modifiche),  sempre  che  i lavori relativi siano gia' stati iniziati
alla  data  della  comunicazione  di  cui  al  precedente capoverso e
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
Al  titolare della concessione il comune ha facolta' di notificare la
condizione di pericolosita' rilevata.