Art. 4.
  I  comuni  sono  incaricati  di  provvedere, entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione dell'avvenuta adozione della presente
deliberazione, delle norme di attuazione e delle cartografie relative
alla  delimitazione  delle  aree  in  dissesto e delle fasce fluviali
interessanti  il  territorio  di  competenza, alla loro pubblicazione
all'albo  pretorio  per  quindici giorni consecutivi ed a trasmettere
alla regione Piemonte la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.