Art. 4. I comuni sono incaricati di provvedere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, delle norme di attuazione e delle cartografie relative alla delimitazione delle aree in dissesto e delle fasce fluviali interessanti il territorio di competenza, alla loro pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed a trasmettere alla regione Piemonte la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.