IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente, le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale e' stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto dirigenziale 21 novembre 1995 con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini "delle Venezie" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti dirigenziali 27 febbraio 1996 e 3 ottobre 1997 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996 contenentes disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale; Vista la domanda presentata dalla associazione produttori Trentino vini intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere favorevole della provincia autonoma di Trento e della regione Friuli-Venezia Giulia sulla citata domanda; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini "delle Venezie" formulati dal comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2000; Considerato che il comitato ha ritenuto di non doversi accogliere l'istanza della regione Friuli-Venezia Giulia tesa ad ottenere la sostituzione dell'elenco dei vitigni, all'art. 2, comma 7, col generico riferimento ai vitigni raccomandati e/o autorizzati, perche' cio' avrebbe comportato l'introduzione di alcuni vitigni non presenti nel disciplinare attualmente in vigore; Considerato che il comitato ha ritenuto di doversi introdurre per le esigenze della produzione locale l'inserimento del vitigno "Piculit Neri" fra quelli che possono concorrere alla produzione del vino a indicazione geografica tipica "delle Venezie" per la provincia di Pordenone; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere e alla proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie"; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie", approvato con decreto dirigenziale 21 novembre 1995 e successivamente modificato con i decreti dirigenziali 27 febbraio 1996 e 3 ottobre 1997, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.