Art. 2. Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica "delle Venezie", il cui disciplinare di produzione e' dal presente decreto sostituito, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografca tipica predetti e la tenutadegli elenchi delle vigne. I produttori e gli aventi diritto che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2000, i vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie" provenienti da vigneti non ancora iscritti all'elenco delle vigne attualmente operante presso le camere di commercio competenti per territorio, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne "delle Venezie", entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.