Art. 2.
  Ai   fini   della   produzione,   designazione,   presentazione   e
commercializzazione  dei  vini  per  i  quali  si  intende utilizzare
l'indicazione  geografica tipica "delle Venezie", il cui disciplinare
di  produzione  e'  dal presente decreto sostituito, si osservano, in
quanto  applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1
e  2  della  legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative
alle  indicazioni  geografiche soppresse concernenti le dichiarazioni
dei  terreni  vitati  per  le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le
dichiarazioni  delle  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad
indicazione  geografca tipica predetti e la tenutadegli elenchi delle
vigne.
  I produttori e gli aventi diritto che intendono porre in commercio,
a  partire  dalla  vendemmia  2000,  i vini ad indicazione geografica
tipica  "delle  Venezie"  provenienti  da vigneti non ancora iscritti
all'elenco  delle  vigne  attualmente  operante  presso  le camere di
commercio  competenti  per  territorio,  sono tenuti ad effettuare le
denunce  dei  rispettivi  terreni  vitati ai fini dell'iscrizione dei
medesimi  all'elenco  delle  vigne  "delle  Venezie",  entro sessanta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale.