Art. 4. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con l'indicazione geografica tipica "delle Venezie" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 luglio 2000 Il direttore generale: Ambrosio