Art. 4.
  Chiunque  produce,  pone  in vendita o comunque distribuisce per il
consumo  vini  con l'indicazione geografica tipica "delle Venezie" e'
tenuto,  a  norma  di  legge,  all'osservanza  delle condizioni e dei
requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 luglio 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio