(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

                 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
          ad indicazione geografica tipica "delle Venezie"

                               Art. 1.
    L'indicazione  geografica  tipica "delle Venezie", accompagnata o
meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente  disciplinare di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  ed ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
    L'indicazione  geografica  tipica "delle Venezie" e' riservata ai
seguenti vini:
      bianchi, anche nella tipologia frizzante;
      rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
      rosati, anche nella tipologia frizzante.
    I  vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie" bianchi,
rossi  e  rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti,  nell'ambito  aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati
e/o  autorizzati  per  la  provincia di Trento, per tutte le province
della   regione   Veneto,   per   tutte  le  province  della  regione
Friuli-Venezia Giulia.
    Per   quanto   concerne   la   provincia   autonoma   di  Trento,
l'indicazione geografica tipica "delle Venezie" con la specificazione
di  uno  dei  vitigni  raccomandati  ed  autorizzati  nella provincia
medesima,  ad  esclusione del vitigno Marzemino, e' riservata ai vini
ottenuti   da   uve   provenienti  da  vigneti  composti  nell'ambito
aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
    Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Trento, fino ad un massimo del 15%.
    Per quanto concerne la regione Veneto:
      l'indicazione   geografica   tipica   "delle  Venezie"  con  la
specificazione  di  uno  dei  seguenti  vitigni: Chardonnay, Durella,
Garganega, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia, (da Malvasia istriana),
Moscato  bianco,  Moscato  giallo,  Muller  Thurgau,  Pinella,  Pinot
bianco,  Pinot  grigio,  Prosecco, Riesling renano, Riesling italico,
Sauvignon,  Tocai  italico,  (da  Tocai friulano), Traminer, Verdiso,
Verduzzo  (da  Verduzzo  friulano e/o Verduzzo trevigiano) Vespaiola,
Cabernet  franc,  Cabernet  Sauvignon,  Franconia,  Incrocio M. 2.15,
Malbech,   Marzemino,   Merlot,  Pinot  nero,  Raboso  Piave,  Raboso
veronese,  Refosco  dal peduncolo rosso e' riservata ai vini ottenuti
da  uve  provenienti  da  vigneti composto nell'ambito aziendale, per
almeno  dall'85%  dal  corrispondente vitigno. Possono concorrere, da
sole  o  congiuntamente,  alla  produzione  dei  mosti  e  vini sopra
indicati,  le  uve  dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non
aromatici,  raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per ciascuna
provincia della regione Veneto, fino ad un massimo del 15%.
    Per   quanto   concerne   la   regione   Friuli-Venezia   Giulia,
l'indicazione    geografica    tipica   "delle   Venezie",   con   la
specificazione  di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle
rispettive  provincie  di  Gorizia,  Pordenone,  Trieste ed Udine, e'
riservata  ai  vini  ottenuti  da uve provenienti da vigneti composti
nell'ambito aziendale per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
    Provincia di Udine:
      Cabernet  franc,  Cabernet Sauvignon, Malvasia, Merlot, Muller,
Thurgau,  Pignolo,  Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco,
Refosco  nostrano,  Refosco  dal  peduncolo  rosso,  Ribolla  gialla,
Riesling   italico,   Riesling   renano,   Sauvignon,  Schioppettino,
Tazzelenghe,  Tocai  friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano,
Chardonnay,  Franconia,  Garnay,  Incrocio  Manzoni  6.0.13,  Moscato
giallo, Moscato rosa, Sylvaner verde.
    Provincia di Pordenone:
      Cabernet   franc,   Cabernet   Sauvignon,   Malvasia  istriana,
Marzemino,  Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco,
Refosco  nostrano,  Refosco  dal  peduncolo  rosso,  Ribolla  gialla,
Riesling   italico,   Riesling  renana,  Sauvignon,  Tocai  friulano,
Traminer   aromatico,   Verduzzo   friulano,  Chardonnay,  Forgiarin,
Franconia,  Incrocio Manzoni 6.0.13, Malbech, Moscato giallo, Moscato
rosa,  Muller  Thurgau,  Piculit Neri, Raboso Piave, Raboso veronese,
Sciaglin, Ucelut, Verduzzo trevigiano.
    Provincia di Gorizia:
      Cabernet   franc,   Cabernet   Sauvignon,  Franconia,  Malvasia
istriana, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco dal
peduncolo  rosso,  Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano,
Sauvignon,   Sylvaner   verde,   Terrano,  Tocai  friulano,  Traminer
aromatico,  Verduzzo  friulano,  Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13,
Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Schioppettino.
    Provincia di Trieste:
      Garganega,  Malvasia  istriana, Malvasia lunga (o del Chianti),
Merlot, Pinot nero, Prosecco, Refosco dal peduncolo rosso, Sauvignon,
Semillon,  Terrano, Chardonnay, Piccola nera, Pinot bianco, Vitouska,
e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
    Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo,   non   aromatici,   raccomandati  e/o  autorizzati  per  le
rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.
    I  vini  ad  indicazione geografica tipica "delle Venezie" con la
specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono
essere   prodotti   anche   nelle   tipologie  frizzante  e  novello,
limitatamente ai vitigni a bacca rossa.
                               Art. 3.
    La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini  designati  con  l'indicazione geografica tipica "delle Venezie"
comprende.
    Per  la provincia autonoma di Trento l'intero territorio viticolo
ricadente nel territorio amministrativo della provincia.
    Per la regione Veneto:
      l'intero  territorio  amministrativo delle province di Belluno,
Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.
    Per la regione Friuli-Venezia Giulia:
      l'intero territorio amministrativo delle province di Pordenone,
Udine, Gorizia e Trieste.
                               Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 2 devono essere
quelli tradizionali della zona.
    Per  i  vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie", la
produzione   massima   di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata non deve essere superiore, nell'ambito aziendale, a:
      per  la  provincia  autonoma  di  Trento:  23 tonnellate per le
tipologie  bianco,  rosso  e  rosato  ed  a  tonnellate  19,5  per le
tipologie con specificazione di vitigno;
      per  le  regioni  Veneto e Friuli-Venezia Giulia: 23 tonnellate
per   le   tipologie   bianco,   rosso  e  rosato  ed  anche  con  la
specificazione  di  vitigno, ad eccezione dei vitigni Cabernet franc,
Chardonnay,  Incrocio  Manzoni  6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa,
Pinot  bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling (renano), Sauvignon
e  Traminer  aromatico  per i quali la resa di uva ad ettaro non deve
essere superiore a tonnellate 19.
    Le   uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "delle Venezie" devono assicurare ai vini il titolo
alcolometrico   volumico   naturale  minimo  previsto  dalla  vigente
normativa.
                               Art. 5.
    Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
    La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo
non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
    I  vini  ad  indicazione geografica tipica "delle Venezie", con o
senza  la  specificazione  del  vitigno,  all'atto dell'immissione al
consumo  devono  assicurare  i  titoli  alcolometrici volumici totali
minimi previsti dalla vigente normativa.
                               Art. 7.
    Alla  indicazione  geografica  tipica  "delle Venezie" e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente diciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra,
fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
  Ai  sensi  dell'art.  7,  punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  l'indicazione  geografica  tipica  "delle  Venezie" puo' essere
utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da
vigneti,   coltivati   nell'ambito   del  territorio  delimitato  nel
precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si
intende  utilizzare  l'indicazione geografica tipica di cui trattasi,
abbiano,  i  requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui
al presente disciplinare.