Art. 3.
  L'organismo  autorizzato  "CSQA  S.r.l.",  non  puo'  modificare il
proprio  statuto,  i  propri organi di rappresentanza le modalita' di
controllo  sancite dal disciplinare emanato dal Ministero e accettate
dall'organismo  stesso,  senza  il  preventivo  assenso del Ministero
stesso.
  Il  medesimo  provvede  a  comunicare  al Ministero ogni variazione
concernente gli agenti controllori indicati nell'elenco allegato alla
documentazione depositata e qualsiasi altra variazione concernente il
proprio status giuridico.
  Infine  l'organismo  e'  tenuto  ad  adempiere e osservare tutte le
disposizioni   complementari  che  l'autorita'  nazionale  competente
decida di impartire, ove utili o necessarie.