Art. 4.
  Le  tariffe  stabilite  per  le  ispezioni  sono  sottoposte  ad un
controllo   di   congruita'   e  approvate  dall'autorita'  nazionale
competente  e  sono identiche per tutto il territorio nazionale e per
tutti i destinatari.
  I   controlli   sono  effettuati  in  modo  uniforme  per  tutti  i
destinatari.