Art. 6.
  L'organismo  autorizzato  "CSQA S.r.l." comunica tempestivamente e,
comunque,  con  termine  non  superiore  a trenta giorni lavorativi i
nominativi  delle  aziende  e  macelli  controllati e i risultati dei
controlli mediante immissione nel sistema informatico del Ministero.
  Pertanto  detto  organismo  fa  conoscere  tutti  gli  elementi  di
carattere tecnico, documentali della attivita' di controllo, compresi
nominativi,  quantita'  controllate  e  ogni  altro  elemento utile e
adotta,  previa  approvazione  dell'autorita'  nazionale  competente,
opportune  misure  atte  ad  evitare  disapplicazioni,  confusioni  o
difformi  utilizzazioni dei parametri previsti dal regolamento CEE n.
1538/91 e decreto ministeriale n. 465/1999.
  Le  modalita'  di  attuazione  delle  procedure  di  controllo sono
indicate  dal  Ministero delle politiche agricole e forestali e fanno
parte  del  disciplinare sulla materia valido per tutti gli operatori
del settore e su tutto il territorio nazionale.