Art. 6. L'organismo autorizzato "CSQA S.r.l." comunica tempestivamente e, comunque, con termine non superiore a trenta giorni lavorativi i nominativi delle aziende e macelli controllati e i risultati dei controlli mediante immissione nel sistema informatico del Ministero. Pertanto detto organismo fa conoscere tutti gli elementi di carattere tecnico, documentali della attivita' di controllo, compresi nominativi, quantita' controllate e ogni altro elemento utile e adotta, previa approvazione dell'autorita' nazionale competente, opportune misure atte ad evitare disapplicazioni, confusioni o difformi utilizzazioni dei parametri previsti dal regolamento CEE n. 1538/91 e decreto ministeriale n. 465/1999. Le modalita' di attuazione delle procedure di controllo sono indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali e fanno parte del disciplinare sulla materia valido per tutti gli operatori del settore e su tutto il territorio nazionale.