Art. 7. Gli elementi conoscitivi descritti nel precedente articolo sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricadono le aziende o i macelli autorizzati ad operare nel settore delle carni di pollame di cui al regolamento n. 1538/1991 e al decreto ministeriale n. 465/1999. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2000 Il direttore generale: Petroli