Art. 7.
  Gli  elementi  conoscitivi  descritti  nel precedente articolo sono
simultaneamente   resi   noti  anche  alle  regioni  nel  cui  ambito
territoriale  ricadono  le aziende o i macelli autorizzati ad operare
nel settore delle carni di pollame di cui al regolamento n. 1538/1991
e al decreto ministeriale n. 465/1999.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 luglio 2000
                                       Il direttore generale: Petroli