Art. 6.
  1.  I  Sottosegretari  di  Stato,  sulla base delle indicazioni del
Ministro,  sono  delegati  a  rispondere  alle  interrogazioni e alle
interpellanze  parlamentari  e  ad  intervenire  presso  le  Camere e
relative  Commissioni per il compimento delle attivita' richieste dai
lavori  parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi
personalmente.
  2.  Ai Sottosegretari di Stato potranno essere delegati di volta in
volta atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.
  Il presente decreto sara' sottoposto ai controlli di legge.
    Roma, 15 maggio 2000
                                                Il Ministro: De Mauro
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  1o giugno 2000 Registro n. 1
Pubblica istruzione, foglio n. 364