Art. 6. 1. I Sottosegretari di Stato, sulla base delle indicazioni del Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e relative Commissioni per il compimento delle attivita' richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente. 2. Ai Sottosegretari di Stato potranno essere delegati di volta in volta atti specifici tra quelli di competenza del Ministro. Il presente decreto sara' sottoposto ai controlli di legge. Roma, 15 maggio 2000 Il Ministro: De Mauro Registrato alla Corte dei conti il 1o giugno 2000 Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 364