Art. 3. Per la realizzazione dei fini di cui sopra, si stabiliscono le seguenti aree di intervento e relative ripartizioni dei fondi: a) una quota di L. 2.000.000.000 per progetti riguardanti gli osservatori astronomici, gli orti botanici e i musei naturalistici o storico-scientifici, civici e universitari, pubblici o privati anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi nonche' di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle citta' della scienza anche mediante la collaborazione con le universita' e altre istituzioni italiane e straniere. b) una quota di L. 1.800.000.000 per progetti volti alla promozione della cultura tecnico scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un miglior utilizzo dei laboratori scientifici e degli strumenti multimediali coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione. c) una quota di L. 1.185.000.000 per progetti volti alla promozione dell'informazione e divulgazione scientifica e storico-scientifica anche mediante iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali. d) una quota di L. 1.000.000.000 per progetti comunque coerenti con le finalita' della legge. Le risorse attribuite ad una delle aree di intervento, ma non assegnate per assenza o inadeguatezza dei progetti presentati, possono essere utilizzate per finanziare progetti di una delle altre aree.