Art. 3.
  Per  la  realizzazione  dei  fini  di cui sopra, si stabiliscono le
seguenti aree di intervento e relative ripartizioni dei fondi:
    a) una  quota  di  L. 2.000.000.000  per progetti riguardanti gli
osservatori  astronomici, gli orti botanici e i musei naturalistici o
storico-scientifici,  civici e universitari, pubblici o privati anche
nell'intento  di  promuovere  un  miglior  coordinamento degli stessi
nonche'  di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione
e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle citta'
della  scienza  anche mediante la collaborazione con le universita' e
altre istituzioni italiane e straniere.
    b) una   quota   di  L. 1.800.000.000  per  progetti  volti  alla
promozione  della  cultura  tecnico  scientifica nelle scuole di ogni
ordine  e  grado, anche attraverso un miglior utilizzo dei laboratori
scientifici   e   degli  strumenti  multimediali  coinvolgendole  con
iniziative  capaci  di  favorire  la comunicazione con il mondo della
ricerca e della produzione.
    c) una   quota   di  L. 1.185.000.000  per  progetti  volti  alla
promozione    dell'informazione    e   divulgazione   scientifica   e
storico-scientifica  anche  mediante iniziative espositive, convegni,
realizzazioni editoriali e multimediali.
    d) una  quota  di L. 1.000.000.000 per progetti comunque coerenti
con le finalita' della legge.
  Le  risorse  attribuite  ad  una  delle  aree di intervento, ma non
assegnate  per  assenza  o  inadeguatezza  dei  progetti  presentati,
possono  essere utilizzate per finanziare progetti di una delle altre
aree.