Art. 2.
  1. Nel  caso  in  cui  il  capo  del  compartimento marittimo abbia
disposto,  in  conformita'  a  delibera  della Commissione consultiva
locale  per  la  pesca  marittima,  l'effettuazione obbligatoria, nel
compartimento  di  pertinenza,  dell'interruzione  tecnica  di cui al
precedente  articolo,  tutte  le  navi  a  strascico e/o volante sono
obbligate  a  rispettare l'interruzione, fatti salvi i casi di cui al
successivo comma 3.
  2. In  attuazione dei principi del VI Piano triennale della pesca e
dell'acquacoltura  2000-2002  relativi ai compartimenti premiali, nei
compartimenti  marittimi  ove,  ai  sensi  del  comma 1, e' stabilita
l'effettuazione  obbligatoria  dell'interruzione tecnica, e' vietato,
pena  la  sospensione della licenza di pesca per un periodo di trenta
giorni,  l'esercizio  della  pesca  a strascico e/o volante alle navi
provenienti   da  altri  compartimenti  marittimi  dal  primo  giorno
d'interruzione  a  novanta  giorni  dopo  la  fine  dell'interruzione
tecnica.
  3. Nei  giorni di interruzione tecnica delle navi di cui al comma 1
e'   consentito   l'esercizio  della  pesca  con  gli  altri  sistemi
autorizzati  sulla  licenza,  previa rinuncia agli eventuali benefici
economici  derivanti  da  provvedimenti legislativi relativi all'anno
2000  in  materia  di interruzioni tecniche dell'attivita' di pesca e
sbarco delle attrezzature a strascico e/o volante.
  4. Nei compartimenti marittimi ove, in conformita' a delibera della
Commissione consultiva locale per la pesca marittima, non e' disposta
l'effettuazione  obbligatoria  delle  interruzioni tecniche di cui al
precedente  articolo,  l'armatore, in relazione ad ogni singola nave,
ha  facolta' di aderire all'interruzione stessa, previa presentazione
all'ufficio   marittimo  d'iscrizione,  entro  il  giorno  precedente
l'inizio dell'interruzione, di formale comunicazione di adesione.
  5. Nessuna  restrizione  all'attivita' di pesca, fatte salve quelle
esistenti   in   forza  di  disposizioni  normative  preesistenti  al
precedente   decreto,   puo'  essere  disposta  per  i  compartimenti
marittimi  nei  quali  non risultino in esercizio navi abilitate alla
pesca a strascico e/o volante.
  6. I  capi  dei  compartimenti marittimi nei quali non risultino in
esercizio  navi abilitate alla pesca a strascico e/o volante possono,
su  parere  conforme  della Commissione consultiva locale di cui alla
legge  n. 963/1965, prevedere restrizioni alle attivita' di pesca per
le navi provenienti da altri compartimenti autorizzati allo strascico
e/o volante.