Art. 2. 1. Nel caso in cui il capo del compartimento marittimo abbia disposto, in conformita' a delibera della Commissione consultiva locale per la pesca marittima, l'effettuazione obbligatoria, nel compartimento di pertinenza, dell'interruzione tecnica di cui al precedente articolo, tutte le navi a strascico e/o volante sono obbligate a rispettare l'interruzione, fatti salvi i casi di cui al successivo comma 3. 2. In attuazione dei principi del VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002 relativi ai compartimenti premiali, nei compartimenti marittimi ove, ai sensi del comma 1, e' stabilita l'effettuazione obbligatoria dell'interruzione tecnica, e' vietato, pena la sospensione della licenza di pesca per un periodo di trenta giorni, l'esercizio della pesca a strascico e/o volante alle navi provenienti da altri compartimenti marittimi dal primo giorno d'interruzione a novanta giorni dopo la fine dell'interruzione tecnica. 3. Nei giorni di interruzione tecnica delle navi di cui al comma 1 e' consentito l'esercizio della pesca con gli altri sistemi autorizzati sulla licenza, previa rinuncia agli eventuali benefici economici derivanti da provvedimenti legislativi relativi all'anno 2000 in materia di interruzioni tecniche dell'attivita' di pesca e sbarco delle attrezzature a strascico e/o volante. 4. Nei compartimenti marittimi ove, in conformita' a delibera della Commissione consultiva locale per la pesca marittima, non e' disposta l'effettuazione obbligatoria delle interruzioni tecniche di cui al precedente articolo, l'armatore, in relazione ad ogni singola nave, ha facolta' di aderire all'interruzione stessa, previa presentazione all'ufficio marittimo d'iscrizione, entro il giorno precedente l'inizio dell'interruzione, di formale comunicazione di adesione. 5. Nessuna restrizione all'attivita' di pesca, fatte salve quelle esistenti in forza di disposizioni normative preesistenti al precedente decreto, puo' essere disposta per i compartimenti marittimi nei quali non risultino in esercizio navi abilitate alla pesca a strascico e/o volante. 6. I capi dei compartimenti marittimi nei quali non risultino in esercizio navi abilitate alla pesca a strascico e/o volante possono, su parere conforme della Commissione consultiva locale di cui alla legge n. 963/1965, prevedere restrizioni alle attivita' di pesca per le navi provenienti da altri compartimenti autorizzati allo strascico e/o volante.