Art. 3.
  1. Durante  il  periodo d'interruzione e' consentita, senza disarmo
della  nave,  l'esecuzione  di operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria,  nonche' l'effettuazione di operazioni tecniche per il
rinnovo  dei certificati di sicurezza, purche' la relativa istanza di
rinnovo  sia  stata  prodotta  in  data antecedente alla scadenza del
certificato stesso.
  2. Ai   fini   della  realizzazione  delle  operazioni  di  cui  al
precedente  comma,  la  nave  puo', durante il periodo d'interruzione
tecnica, raggiungere il luogo in cui saranno effettuate le operazioni
stesse, cosi' come attestate da apposito impegno del cantiere, previo
sbarco  delle  attrezzature  da  pesca  e  preventiva  autorizzazione
dell'ufficio   marittimo   presso   il   quale   e'   stata  iniziata
l'interruzione tecnica.
  3. L'autorizzazione  al  trasferimento  e'  rilasciata per il tempo
strettamente   necessario   per  raggiungere  il  luogo  ove  saranno
realizzate le operazioni.