Art. 4.
  1. A  cura  dell'armatore  deve essere depositata presso gli uffici
marittimi, entro il 2 settembre 2000, la licenza di pesca.
  2. Per  le  navi  dislocate  in  un  porto  diverso  da  quello  di
iscrizione,  l'autorita'  marittima,  presso  il cui ufficio e' stata
depositata  la licenza, comunica, entro cinque giorni dall'inizio del
periodo  di  interruzione,  all'ufficio  marittimo  d'iscrizione  gli
estremi   di   individuazione   della   nave  e  la  data  di  inizio
dell'interruzione stessa.
  3. Effettuata  la  consegna della licenza ai sensi dei commi 1 e 2,
la  nave  non  puo'  essere  trasferita in altro porto, ad esclusione
dell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 2.