Art. 4. 1. A cura dell'armatore deve essere depositata presso gli uffici marittimi, entro il 2 settembre 2000, la licenza di pesca. 2. Per le navi dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'autorita' marittima, presso il cui ufficio e' stata depositata la licenza, comunica, entro cinque giorni dall'inizio del periodo di interruzione, all'ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione della nave e la data di inizio dell'interruzione stessa. 3. Effettuata la consegna della licenza ai sensi dei commi 1 e 2, la nave non puo' essere trasferita in altro porto, ad esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 2.