Art. 5. 1. Le navi iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Trieste, ivi comprese quelle iscritte presso gli uffici marittimi di Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca ed Otranto e che svolgano con le stesse unita' attivita' di pesca in Adriatico e siano abilitate, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, allo strascico e/o volante, sono obbligate ad effettuare l'interruzione tecnica dal 20 luglio al 1o settembre 2000. Le disposizioni del presente comma si applicano altresi' alle unita' iscritte in porti del compartimento marittimo di Gallipoli purche' i titolari di dette unita' siano residenti nei comuni di Castro, Tricase, S. Maria di Leuca e Otranto e svolgano attivita' di pesca in Adriatico. 2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimo di cui al comma 1 ed abilitate ai sistemi da posta e/o circuizione, l'armatore, in relazione ad ogni singola nave, ha facolta' di aderire all'interruzione stessa, previa presentazione all'ufficio marittimo d'iscrizione, entro il 24 luglio 2000, di formale comunicazione di adesione. 3. Sono escluse dall'interruzione tecnica di cui ai commi 1 e 2 le navi abilitate alla pesca oceanica; le navi abilitate alla pesca mediterranea possono esercitare entro il 24 luglio 2000 l'opzione di aderire all'interruzione tecnica ovvero optare per l'attivita' di pesca che, nel periodo di cui al comma 1, puo' essere esercitata esclusivamente fuori del Mare Adriatico. Per le navi iscritte nei compartimenti dell'Adriatico, che per consuetudine esercitano la pesca dei gamberi di profondita' in Ionio e in Tirreno si applicano le disposizioni previste dal decreto ministeriale del 16 giugno 1998. 4. Per le navi di cui ai commi 1 e 2, a cura dell'armatore deve essere depositata presso gli uffici marittimi, entro il 24 luglio 2000, la licenza di pesca. 5. Nel periodo di interruzione di cui al presente titolo si applicano anche per le navi ed i compartimenti dell'Adriatico le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, all'art. 3 e all'art. 4, commi 2 e 3.