Art. 5.
  1. Le  navi  iscritte  nei  compartimenti  marittimi  da Brindisi a
Trieste,  ivi comprese quelle iscritte presso gli uffici marittimi di
Castro,  Tricase,  Santa Maria di Leuca ed Otranto e che svolgano con
le  stesse  unita' attivita' di pesca in Adriatico e siano abilitate,
ai  sensi  dell'art.  4  della  legge  17  febbraio 1982, n. 41, allo
strascico  e/o  volante,  sono obbligate ad effettuare l'interruzione
tecnica  dal  20  luglio  al  1o  settembre 2000. Le disposizioni del
presente  comma  si  applicano altresi' alle unita' iscritte in porti
del  compartimento marittimo di Gallipoli purche' i titolari di dette
unita'  siano  residenti  nei  comuni di Castro, Tricase, S. Maria di
Leuca e Otranto e svolgano attivita' di pesca in Adriatico.
  2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimo di cui al comma
1  ed  abilitate  ai sistemi da posta e/o circuizione, l'armatore, in
relazione   ad   ogni   singola   nave,   ha   facolta'   di  aderire
all'interruzione  stessa,  previa presentazione all'ufficio marittimo
d'iscrizione,  entro  il  24 luglio 2000, di formale comunicazione di
adesione.
  3. Sono  escluse dall'interruzione tecnica di cui ai commi 1 e 2 le
navi  abilitate  alla  pesca  oceanica;  le navi abilitate alla pesca
mediterranea  possono esercitare entro il 24 luglio 2000 l'opzione di
aderire  all'interruzione  tecnica  ovvero  optare per l'attivita' di
pesca  che,  nel  periodo  di  cui al comma 1, puo' essere esercitata
esclusivamente  fuori  del  Mare  Adriatico. Per le navi iscritte nei
compartimenti  dell'Adriatico,  che  per  consuetudine  esercitano la
pesca  dei  gamberi di profondita' in Ionio e in Tirreno si applicano
le disposizioni previste dal decreto ministeriale del 16 giugno 1998.
  4. Per  le  navi  di  cui ai commi 1 e 2, a cura dell'armatore deve
essere  depositata  presso  gli  uffici marittimi, entro il 24 luglio
2000, la licenza di pesca.
  5. Nel  periodo  di  interruzione  di  cui  al  presente  titolo si
applicano  anche  per  le  navi  ed i compartimenti dell'Adriatico le
disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, all'art. 3 e all'art. 4,
commi 2 e 3.