Art. 6. 1. Per il fermo tecnico nei giorni di sabato, domenica e festivi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 30 giugno 2000. 2. Nelle otto settimane successive alle interruzioni tecniche la pesca con i sistemi a strascico e/o volante in Adriatico e' vietata anche nel giorno di venerdi'; modalita' diverse di effettuazione del fermo di cui al presente comma possono essere determinate a seguito di intesa tra le parti sociali. 3. Nel periodo natalizio e delle festivita' di fine anno non si fa luogo a deroghe rispetto alle previsioni dei commi 1 e 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 luglio 2000 Il Ministro: Pecoraro Scanio