Art. 6.
  1. Per il fermo tecnico nei giorni di sabato, domenica e festivi si
applicano  le  disposizioni  di  cui  agli articoli 5 e 6 del decreto
ministeriale 30 giugno 2000.
  2. Nelle  otto  settimane  successive alle interruzioni tecniche la
pesca  con  i sistemi a strascico e/o volante in Adriatico e' vietata
anche  nel giorno di venerdi'; modalita' diverse di effettuazione del
fermo  di  cui al presente comma possono essere determinate a seguito
di intesa tra le parti sociali.
  3. Nel  periodo natalizio e delle festivita' di fine anno non si fa
luogo a deroghe rispetto alle previsioni dei commi 1 e 2.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 luglio 2000
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio