Art. 10.
         Musei del vino e della vite o etnografici enologici
  1.  I  musei  del  vino e della vite o etnografici enologici devono
presentare le seguenti caratteristiche qualitative minime:
    a) ubicazione  all'interno  della  zona  di  produzione  dei vini
riconosciuti ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
    b) apertura  al  pubblico  negli orari concordati con il soggetto
responsabile della "strada del vino";
    c) promozione  di  iniziative didattiche ed educative finalizzate
alla   conoscenza   dei   vari  aspetti  culturali  della  produzione
vitivinicola, propria della "strada del vino".