Art. 10. Musei del vino e della vite o etnografici enologici 1. I musei del vino e della vite o etnografici enologici devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative minime: a) ubicazione all'interno della zona di produzione dei vini riconosciuti ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164; b) apertura al pubblico negli orari concordati con il soggetto responsabile della "strada del vino"; c) promozione di iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei vari aspetti culturali della produzione vitivinicola, propria della "strada del vino".