Art. 11.
                Altre strade di prodotti di qualita'
  1.  Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 nonche' dell'art.
4,   in  quanto  compatibili,  sono  applicabili  anche  alle  strade
finalizzate  alla  valorizzazione di altre produzioni di cui all'art.
1, comma 2, del presente decreto.
  2.  Le  regioni determinano i requisiti qualitativi minimi per ogni
altra tipologia di soggetto aderente.