Art. 11. Altre strade di prodotti di qualita' 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 nonche' dell'art. 4, in quanto compatibili, sono applicabili anche alle strade finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto. 2. Le regioni determinano i requisiti qualitativi minimi per ogni altra tipologia di soggetto aderente.