Art. 12. 1. Le regioni comunicano al Ministero, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco delle strade del vino riconosciute nel loro ambito territoriale. 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicheranno le presenti disposizioni nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 2000 Il Ministro: Pecoraro Scanio