Art. 12.
  1.  Le  regioni  comunicano  al  Ministero, entro il 31 dicembre di
ciascun  anno,  l'elenco  delle strade del vino riconosciute nel loro
ambito territoriale.
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano applicheranno le presenti disposizioni nel rispetto degli
statuti e delle relative norme di attuazione.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 12 luglio 2000
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio