Art. 2. Standard minimi delle strade del vino 1. Ogni "strada del vino" deve prevedere: a) il logo identificativo unico; b) la segnaletica informativa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, posta sia lungo il percorso sia in prossimita' del soggetto aderente alle "strade del vino", e consistente dello specifico logo identificativo; c) l'esposizione presso ciascun soggetto aderente della mappa del territorio specifico della "strada del vino"; la mappa dovra' contenere almeno il percorso stradale e la localizzazione dell'offerta enoturistica complessiva, tramite simbologia annessa, della "strada del vino"; d) il regolamento di funzionamento, contenente almeno la tipologia dei soggetti aderenti ed i requisiti necessari degli stessi per aderire alla "strada del vino"; c) il soggetto responsabile.