Art. 2.
                Standard minimi delle strade del vino
  1. Ogni "strada del vino" deve prevedere:
    a) il logo identificativo unico;
    b) la  segnaletica  informativa,  ai sensi dell'art. 39, comma 1,
lettera  c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  posta  sia  lungo  il  percorso sia in prossimita' del soggetto
aderente  alle  "strade del vino", e consistente dello specifico logo
identificativo;
    c) l'esposizione presso ciascun soggetto aderente della mappa del
territorio  specifico  della  "strada  del  vino";  la  mappa  dovra'
contenere   almeno   il   percorso   stradale   e  la  localizzazione
dell'offerta  enoturistica  complessiva,  tramite simbologia annessa,
della "strada del vino";
    d) il   regolamento   di   funzionamento,  contenente  almeno  la
tipologia dei soggetti aderenti ed i requisiti necessari degli stessi
per aderire alla "strada del vino";
    c) il soggetto responsabile.