Art. 3. Soggetto responsabile I. Il soggetto responsabile e' costituito dal comitato di gestione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 27 luglio 1999, n. 268, il quale deve almeno: a) essere regolarmente costituito; b) gestire il disciplinare di cui all'art. 2 della suddetta legge n. 268 del 1999; c) pianificare le attivita' inerenti: l'omologazione dei soggetti aderenti; la verifica del mantenimento dei requisiti necessari da parte dei soggetti aderenti; gli orari di apertura al pubblico delle aziende aderenti; la redazione del materiale illustrativo e divulgativo offerto; l'organizzazione di visite guidate, avvalendosi di personale qualificato almeno in un'altra lingua comunitaria; la promozione della "strada del vino".