Art. 3.
                        Soggetto responsabile
  I.  Il soggetto responsabile e' costituito dal comitato di gestione
di  cui  all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 27 luglio 1999,
n. 268, il quale deve almeno:
    a) essere regolarmente costituito;
    b) gestire il disciplinare di cui all'art. 2 della suddetta legge
n. 268 del 1999;
    c) pianificare le attivita' inerenti:
      l'omologazione dei soggetti aderenti;
      la  verifica  del mantenimento dei requisiti necessari da parte
dei soggetti aderenti;
      gli orari di apertura al pubblico delle aziende aderenti;
      la redazione del materiale illustrativo e divulgativo offerto;
      l'organizzazione  di  visite  guidate, avvalendosi di personale
qualificato almeno in un'altra lingua comunitaria;
      la promozione della "strada del vino".