Art. 4.
                   Tipologia dei soggetti aderenti
  1.  Ad  ogni  "strada  del  vino"  devono aderire almeno i seguenti
soggetti,   aventi  le  caratteristiche  specificate  nei  successivi
articoli:
    a) due o piu' aziende vitivinicole;
    b) una o piu' cantine;
    c) uno o piu' strutture tra:
      enoteche;
      aziende agrituristiche;
      esercizi  autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti
e bevande della "strada del vino";
      imprese turistico-ricettive;
      musei della vite e del vino o musei etnografici enologici.