Art. 4. Tipologia dei soggetti aderenti 1. Ad ogni "strada del vino" devono aderire almeno i seguenti soggetti, aventi le caratteristiche specificate nei successivi articoli: a) due o piu' aziende vitivinicole; b) una o piu' cantine; c) uno o piu' strutture tra: enoteche; aziende agrituristiche; esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande della "strada del vino"; imprese turistico-ricettive; musei della vite e del vino o musei etnografici enologici.